Giudice Sportivo agrodolce: vittoria a tavolino per gli Juniores, sconfitta e penalizzazione per gli Allievi
29-10-2015 23:00 - News Generiche

Sono giunte, una aspettata l´altra un po´ meno..., le decisioni dei Giudici Sportivi Regionali e Provinciali relative alle partite Oltrera-Migliarino Vecchiano (Juniores Regionale) e Giallorossi S. Miniato-Migliarino Vecchiano (Allievi Provinciali).
Nel primo caso il Giudice ha premiato il Migliarino Vecchiano che aveva sporto reclamo contro l´Oltrera rea a nostro giudizio di aver schierato in campo un calciatore, Sina Arbjon, non in regola con il tesseramento. Il Giudice Sportivo Regioanle ha accolto pienamente la tesi migliarinese ribaltando il risultato del campo che aveva visto la vittoria dell´Oltrera. Questo il testo integrale della sentenza:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
8.-RECLAMO DELLA POL. MIGLIARINO VECCHIANO AVVERSO REGOLARITA´ GARA OLTRERA/MIGLIARINO VECCHIANO DEL 10.10.2015 (6-2).
La societa´ Migliarino Vecchiano ha proposto rituale reclamo avverso la regolarita´ della partita, disputata il 10.10.2015 contro la societa´ Oltrera, lamentando la posizione irregolare del giocatore Sina Arbjon, perche´ non regolarmente tesserato.
Preso atto di quanto esposto, il reclamo va accolto perche´ fondato.
Rileva il Giudice Sportivo che in relazione alla gara a margine dagli atti ufficiali risulta che la societa´ G.S. Oltrera ha schierato in campo il calciatore extracomunitario Sina Arbjon, indicato in distinta con il nr. 6; tenuto conto che dalla comunicazione dell´Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale, il summenzionato calciatore non risulta regolarmente tesserato in quanto la relativa richiesta di tesseramento non e´ stata corredata dalla documentazione prevista; ritenuto, altresi´, che il tesseramento decorra comunque dalla data di comunicazione della Figc dopo la rituale verifica della regolarita´ della documentazione allegata alla richiesta di tesseramento (cd ratifica); considerato che, la posizione del calciatore Sina Arbjon determina l´applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
Infligge ai sensi dell´art. 17, comma 5, C.G.S., la sanzione della perdita della gara nei confronti del G.S. Oltrera, l´ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00) e l´inibizione per mesi UNO al Sig. Rugani Andrea quale Dirigente responsabile della Societa´.
In virtu di quanto sopra il Migliarino Vecchiano va a quota 4 punti in classifica, scavalcando proprio l´Oltrera che retrocede ad uno (in attesa delle decisioni del G.S. in merito alla successiva partita Real Forte Querceta-Oltrera, per la quale il Real Forte ha a sua volta preannunciato reclamo), ed il Fucecchio che è a tre punti.
Di tutt´altro tenore il giudizio del Giudice Sportivo Provinciale che ha punito il Migliarino Vecchiano ed i Giallorossi S. Miniato con la perdita per entrambe della partita terminata in parità 3-3 ed un ulteriore punto di penalizzazione in classifica, per aver interrotto la gara a seguito di un gravissimo infortunio di gioco occorso ad un calciatore della squadra sanminiatese. Come è noto non si può ritirare la squadra dalla disputa di una partita, ancorché per fini nobili come quelli che hanno indotto i dirigenti delle due squadre a farlo, e puntuale quanto ovvia è arrivata la decisione del Giudice Sportivo Provinciale che riportiamo integralmente:
CAMPIONATO ALLIEVI
DECISIONI SU GARE SOSPESE
Gara: GIALLOROSSI SANMINIATO BC - MIGLIARINO VECCHIANO del 25 Ottobre 2015
Il G.S.T., esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva: che la gara è stata sospesa avendo ambedue le società rinunciato al proseguimento della stessa; che al 30° minuto del 2° tempo dell´incontro menzionato un grave infortunio occorso al giocatore Franchini Elia costringeva ad una lunga interruzione di giuoco per consentire l´arrivo del mezzo di soccorso e la successiva ospedalizzazione del ferito; che tale incidente aveva profondamente scosso ambedue le squadre inducendo i due allenatori a sottoscrivere un documento nel quale le due società "non se la sentivano di continuare a giocare" che veniva controfirmato dal D.G.
Tutto ciò premesso, il G.S.T., dopo aver fatto i doverosi sinceri auguri di pronta guarigione al calciatore infortunato, ricorda cha una giurisprudenza ormai consolidata impone alle società la piena conoscenza delle norme sportive - ivi compreso l´art.53 N.O.I.F. - che, per la sua stessa formulazione, impone alle società di far concludere alle squadre (salva diversa determinazione arbitrale, unico soggetto legittimato a tale decisione) le gare iniziate. E´ pur vero che un incidente può certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di squadra, l´umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono essere comprese da questo G.S.T., ma è altrettanto vero che le formazioni che scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tal senso deve essere interpretato l´art.53 N.O.I.F. sopra citato che ne determina le sanzioni. Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni, anche importanti, che sicuramente hanno scosso i giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l´incontro. Anzi bisogna rilevare come l´infortunio, in un giuoco che prevede gesti atletici di notevole portata, sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara per cui non sarebbe nemmeno possibile adottare l´eventuale applicazione dell´art.17 comma 4 lettera c del C.G.S. sempreché, come già detto, non sia proprio il D.G. a dichiarare che il fatto occorso non gli aveva consentito di continuare a dirigere la gara con la dovuta serenità ed in piena indipendenza di giudizio (art.64 comma 2 N.O.I.F.).
P.Q.M.
Il G.S.T., visto l´art.53 commi 1, 2 e 7 N.O.I.F., infligge alle società GIALLOROSSI SANMINIATO BC e MIGLIARINO VECCHIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l´ammenda di EURO 25 quale prima rinuncia.
Nel primo caso il Giudice ha premiato il Migliarino Vecchiano che aveva sporto reclamo contro l´Oltrera rea a nostro giudizio di aver schierato in campo un calciatore, Sina Arbjon, non in regola con il tesseramento. Il Giudice Sportivo Regioanle ha accolto pienamente la tesi migliarinese ribaltando il risultato del campo che aveva visto la vittoria dell´Oltrera. Questo il testo integrale della sentenza:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
8.-RECLAMO DELLA POL. MIGLIARINO VECCHIANO AVVERSO REGOLARITA´ GARA OLTRERA/MIGLIARINO VECCHIANO DEL 10.10.2015 (6-2).
La societa´ Migliarino Vecchiano ha proposto rituale reclamo avverso la regolarita´ della partita, disputata il 10.10.2015 contro la societa´ Oltrera, lamentando la posizione irregolare del giocatore Sina Arbjon, perche´ non regolarmente tesserato.
Preso atto di quanto esposto, il reclamo va accolto perche´ fondato.
Rileva il Giudice Sportivo che in relazione alla gara a margine dagli atti ufficiali risulta che la societa´ G.S. Oltrera ha schierato in campo il calciatore extracomunitario Sina Arbjon, indicato in distinta con il nr. 6; tenuto conto che dalla comunicazione dell´Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale, il summenzionato calciatore non risulta regolarmente tesserato in quanto la relativa richiesta di tesseramento non e´ stata corredata dalla documentazione prevista; ritenuto, altresi´, che il tesseramento decorra comunque dalla data di comunicazione della Figc dopo la rituale verifica della regolarita´ della documentazione allegata alla richiesta di tesseramento (cd ratifica); considerato che, la posizione del calciatore Sina Arbjon determina l´applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
Infligge ai sensi dell´art. 17, comma 5, C.G.S., la sanzione della perdita della gara nei confronti del G.S. Oltrera, l´ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00) e l´inibizione per mesi UNO al Sig. Rugani Andrea quale Dirigente responsabile della Societa´.
In virtu di quanto sopra il Migliarino Vecchiano va a quota 4 punti in classifica, scavalcando proprio l´Oltrera che retrocede ad uno (in attesa delle decisioni del G.S. in merito alla successiva partita Real Forte Querceta-Oltrera, per la quale il Real Forte ha a sua volta preannunciato reclamo), ed il Fucecchio che è a tre punti.
Di tutt´altro tenore il giudizio del Giudice Sportivo Provinciale che ha punito il Migliarino Vecchiano ed i Giallorossi S. Miniato con la perdita per entrambe della partita terminata in parità 3-3 ed un ulteriore punto di penalizzazione in classifica, per aver interrotto la gara a seguito di un gravissimo infortunio di gioco occorso ad un calciatore della squadra sanminiatese. Come è noto non si può ritirare la squadra dalla disputa di una partita, ancorché per fini nobili come quelli che hanno indotto i dirigenti delle due squadre a farlo, e puntuale quanto ovvia è arrivata la decisione del Giudice Sportivo Provinciale che riportiamo integralmente:
CAMPIONATO ALLIEVI
DECISIONI SU GARE SOSPESE
Gara: GIALLOROSSI SANMINIATO BC - MIGLIARINO VECCHIANO del 25 Ottobre 2015
Il G.S.T., esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva: che la gara è stata sospesa avendo ambedue le società rinunciato al proseguimento della stessa; che al 30° minuto del 2° tempo dell´incontro menzionato un grave infortunio occorso al giocatore Franchini Elia costringeva ad una lunga interruzione di giuoco per consentire l´arrivo del mezzo di soccorso e la successiva ospedalizzazione del ferito; che tale incidente aveva profondamente scosso ambedue le squadre inducendo i due allenatori a sottoscrivere un documento nel quale le due società "non se la sentivano di continuare a giocare" che veniva controfirmato dal D.G.
Tutto ciò premesso, il G.S.T., dopo aver fatto i doverosi sinceri auguri di pronta guarigione al calciatore infortunato, ricorda cha una giurisprudenza ormai consolidata impone alle società la piena conoscenza delle norme sportive - ivi compreso l´art.53 N.O.I.F. - che, per la sua stessa formulazione, impone alle società di far concludere alle squadre (salva diversa determinazione arbitrale, unico soggetto legittimato a tale decisione) le gare iniziate. E´ pur vero che un incidente può certamente colpire la sensibilità dei giocatori in campo (sensibilità il cui sviluppo è indubbiamente una delle finalità principali di questo splendido giuoco) e che alcuni valori come la solidarietà, lo spirito di squadra, l´umanità, possano indurre le squadre ad adottare decisioni drastiche le cui motivazioni non possono essere comprese da questo G.S.T., ma è altrettanto vero che le formazioni che scendono in campo si impegnano, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte ed in tal senso deve essere interpretato l´art.53 N.O.I.F. sopra citato che ne determina le sanzioni. Non occorre certo elencare la pletora di incontri nei quali infortuni, anche importanti, che sicuramente hanno scosso i giocatori in campo sono stati superati dalla determinazione degli stessi nel concludere l´incontro. Anzi bisogna rilevare come l´infortunio, in un giuoco che prevede gesti atletici di notevole portata, sia uno degli elementi strutturalmente connessi alla gara per cui non sarebbe nemmeno possibile adottare l´eventuale applicazione dell´art.17 comma 4 lettera c del C.G.S. sempreché, come già detto, non sia proprio il D.G. a dichiarare che il fatto occorso non gli aveva consentito di continuare a dirigere la gara con la dovuta serenità ed in piena indipendenza di giudizio (art.64 comma 2 N.O.I.F.).
P.Q.M.
Il G.S.T., visto l´art.53 commi 1, 2 e 7 N.O.I.F., infligge alle società GIALLOROSSI SANMINIATO BC e MIGLIARINO VECCHIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l´ammenda di EURO 25 quale prima rinuncia.
Fonte: Figc Firenze e Pisa