Respinto il reclamo del Migliarino
21-11-2008 - News Generiche
Il Giudice Sportivo di Pisa ha respinto il reclamo presentato dalla Pol.Migliarino in merito alla decisione del Direttore di Gara di sospendere la partita Calci-Migliarino campionato Juniores per raggiungimento del numero minimo di giocatori in campo. In pratica il G.S. ha ritenuto probatorio quanto scritto dal Direttore di Gara nel proprio referto arbitrale che considerava i cinque espulsi del Migliarino prima della fine della gara e non quattro (più il quinto espulso dopo) come sosteneva, e come effettivamente è successo, la società del Migliarino.
Riportiamo di seguito il testo del reclamo presentato e la sentenza del Giudice Sportivo.
Oggetto: Reclamo avverso la decisione del Direttore di Gara di sospensione della partita cat. Juniores Calci-Migliarino dell´8/11/2008, di cui al prennuncio di reclamo telegramma del 9/11/2008.
IL SOTTOSCRITTO
Sbrana Ido Lamberto, corrente in Migliarino Pisano via Matteotti 12, presidente pro-tempore della società Polisportiva Migliarino A.S.D. (matr. 71392),
ATTESO
Che il Direttore di Gara della gara in oggetto sospendeva l´incontro al minuto 37 del secondo tempo adducendo come motivazione il mancato numero minimo da parte della scrivente società di propri calciatori in campo per prendere parte alla gara, (Regola 3 del regolamento del Gioco del calcio e Decisone n.1 dell´IFAB), con la presente
RICORRE
avverso tale decisione presentando con la presente formale reclamo. Intendiamo quindi ricondurre i fatti ad una più corretta versione:
Nel corso della gara in oggetto la scrivente società subiva l´espulsione dei seguenti propri tesserati:
al minuto 25 del primo tempo veniva espulso il calciatore Anatolio Andrea (n.5) per somma di ammonizioni;
al minuto 12 del secondo tempo veniva espulso il calciatore Lemmi Lorenzo (n.2) per somma di ammonizioni;
al minuto 36 del secondo tempo veniva espulso il calciatore Consani Cristiano (n.4) per fallo di gioco;
al minuto 36 del secondo tempo veniva espulso il calciatore Campera Luca (n.10) per proteste.
Di seguito alle ultime due espulsioni (Consani e Campera minuto 36 del s.t.) il gioco riprendeva regolarmente con un calcio di punizione a favore della società Calci, ma immediatamente dopo, al minuto 37 del secondo tempo, l´arbitro sospendeva la partita dichiarandola conclusa, eseguendo il triplice fischio distintamente udito da tutti gli atleti.
Precisiamo che non vi era in atto nessuna rissa con chicchessia, che i giocatori espulsi hanno normalmente abbandonato il terreno di gioco senza creare turbativa al naturale proseguimento della partita e che non vi era alcun rischio o pericolo per l´incolumità del Direttore di Gara o terzi, tale da dover giustificare la sospensione della partita.
Al termine dell´incontro il Direttore di Gara, rispondendo ad una precisa interrogazione del nostro Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiarava che "la partita era stata sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori in campo" da parte della Pol.Migliarino e che "a gara conclusa era stato espulso anche il calciatore Balducci Marco (n.14) per proteste".
Questi i fatti che non possono essere messi in discussione, in quanto rispondenti alla assoluta verità.
Alla luce di quanto sopra esposto e preso atto delle decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n.19 del 13/11/2008 della D.P. di Pisa, ci preme innanzitutto sottolineare lo scambio di persona avvenuto dal Direttore di Gara alla prima espulsione: tra gli squalificati risulta iscritto il calciatore Baroni Luca (n.8) che in realtà ha preso parte per intero alla gara terminandola regolarmente senza ricevere alcuna sanzione disciplinare, mentre il calciatore espulso è in realtà Anatolio Andrea (n.5) come riportato nel precedente paragrafo.
Veniamo poi alla decisione di sospendere la partita per mancanza del numero minimo di calciatori in campo. Trattasi di un errore del D.G.: la regola 3 del R.G.C. stabilisce in proposito "..Nessuna gara potrà aver luogo se l´una o l´altra squadra dispone di meno di sette calciatori.." e la successiva decisione n.1 dell´International Football Association Board dispone "Fatti salvi i principi fissati alla Regola 3, il numero minimo dei calciatori di una squadra è lasciato alla discrezione delle Federazioni Nazionali. L´IFAB è comunque dell´avviso che la gara non dovrà essere proseguita se una delle due squadre si viene a trovare con meno di sette calciatori".
Ma questo non è il caso in discussione, perché al momento della sospensione della gara, minuto 37 del s.t., gli espulsi del Migliarino erano quattro (Anatolio, Lemmi, Consani e Campera) e quindi la scrivente società, avendo iniziato la partita con undici calciatori, schierava in campo sette effettivi ed aveva quindi pieno titolo a proseguire la partita.
La quinta espulsione del calciatore Balducci, avvenuta dopo il triplice fischio finale, certamente non in campo tanto che non è stato mostrato al medesimo alcun cartellino rosso, pur avendo naturalmente rilevanza disciplinare perché il D.G ha facoltà di espellere un tesserato anche fuori dal rettangolo di gioco, non ha tuttavia rilevanza sulla sospensione della gara che è avvenuta precedentemente a tale provvedimento quando in campo i calciatori della Polisportiva Migliarino erano sette.
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente
CHIEDE
La ripetizione della gara in oggetto per ERRORE TECNICO da parte del Direttore di Gara che ha:
a) Erroneamente dichiarato conclusa la gara senza che vi fosse un giustificato motivo.
b) Dichiarato espulso un calciatore (Baroni) che ha terminato regolarmente la gara non abbandonando il terreno di gioco.
RECLAMO
Gara: CALCI - MIGLIARINO A.S.D. dell´8 Novembre 2008.
Il G.S. Territoriale, visto il reclamo tempestivo proposto dalla società POL. MIGLIARINO A.S.D., esaminati gli atti ufficiali dai quali si evince il motivo che ha portato il D.G. a decretare l´interruzione della gara al minuto 36 del 2° tempo sul punteggio di 2 - 0 in favore della società A.S.D. CALCI,, visto l´art.29 comma 3 del C.G.S., in base al quale non vengono presi in esame dal G.S. i reclami che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal D.G., rilevato il valore probatorio del referto arbitrale, il G.S. ritiene che il D.G. con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi della società MIGLIARINO al di sotto del minimo regolamentare causa espulsione di 5 giocatori, ha fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio e dall´art.64 comma 1 delle N.O.I.F., tutto ciò premesso, il G.S. Territoriale decide di respingere il reclamo, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 alla società MIGLIARINO ed ordina l´incameramento della tassa di reclamo, quanto sopra a scioglimento della riserva pubblicata sul C.U. N.19 del 13/11/2008.
Fonte: FIGC Pisa
Riportiamo di seguito il testo del reclamo presentato e la sentenza del Giudice Sportivo.
Oggetto: Reclamo avverso la decisione del Direttore di Gara di sospensione della partita cat. Juniores Calci-Migliarino dell´8/11/2008, di cui al prennuncio di reclamo telegramma del 9/11/2008.
IL SOTTOSCRITTO
Sbrana Ido Lamberto, corrente in Migliarino Pisano via Matteotti 12, presidente pro-tempore della società Polisportiva Migliarino A.S.D. (matr. 71392),
ATTESO
Che il Direttore di Gara della gara in oggetto sospendeva l´incontro al minuto 37 del secondo tempo adducendo come motivazione il mancato numero minimo da parte della scrivente società di propri calciatori in campo per prendere parte alla gara, (Regola 3 del regolamento del Gioco del calcio e Decisone n.1 dell´IFAB), con la presente
RICORRE
avverso tale decisione presentando con la presente formale reclamo. Intendiamo quindi ricondurre i fatti ad una più corretta versione:
Nel corso della gara in oggetto la scrivente società subiva l´espulsione dei seguenti propri tesserati:
al minuto 25 del primo tempo veniva espulso il calciatore Anatolio Andrea (n.5) per somma di ammonizioni;
al minuto 12 del secondo tempo veniva espulso il calciatore Lemmi Lorenzo (n.2) per somma di ammonizioni;
al minuto 36 del secondo tempo veniva espulso il calciatore Consani Cristiano (n.4) per fallo di gioco;
al minuto 36 del secondo tempo veniva espulso il calciatore Campera Luca (n.10) per proteste.
Di seguito alle ultime due espulsioni (Consani e Campera minuto 36 del s.t.) il gioco riprendeva regolarmente con un calcio di punizione a favore della società Calci, ma immediatamente dopo, al minuto 37 del secondo tempo, l´arbitro sospendeva la partita dichiarandola conclusa, eseguendo il triplice fischio distintamente udito da tutti gli atleti.
Precisiamo che non vi era in atto nessuna rissa con chicchessia, che i giocatori espulsi hanno normalmente abbandonato il terreno di gioco senza creare turbativa al naturale proseguimento della partita e che non vi era alcun rischio o pericolo per l´incolumità del Direttore di Gara o terzi, tale da dover giustificare la sospensione della partita.
Al termine dell´incontro il Direttore di Gara, rispondendo ad una precisa interrogazione del nostro Dirigente Accompagnatore Ufficiale dichiarava che "la partita era stata sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori in campo" da parte della Pol.Migliarino e che "a gara conclusa era stato espulso anche il calciatore Balducci Marco (n.14) per proteste".
Questi i fatti che non possono essere messi in discussione, in quanto rispondenti alla assoluta verità.
Alla luce di quanto sopra esposto e preso atto delle decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n.19 del 13/11/2008 della D.P. di Pisa, ci preme innanzitutto sottolineare lo scambio di persona avvenuto dal Direttore di Gara alla prima espulsione: tra gli squalificati risulta iscritto il calciatore Baroni Luca (n.8) che in realtà ha preso parte per intero alla gara terminandola regolarmente senza ricevere alcuna sanzione disciplinare, mentre il calciatore espulso è in realtà Anatolio Andrea (n.5) come riportato nel precedente paragrafo.
Veniamo poi alla decisione di sospendere la partita per mancanza del numero minimo di calciatori in campo. Trattasi di un errore del D.G.: la regola 3 del R.G.C. stabilisce in proposito "..Nessuna gara potrà aver luogo se l´una o l´altra squadra dispone di meno di sette calciatori.." e la successiva decisione n.1 dell´International Football Association Board dispone "Fatti salvi i principi fissati alla Regola 3, il numero minimo dei calciatori di una squadra è lasciato alla discrezione delle Federazioni Nazionali. L´IFAB è comunque dell´avviso che la gara non dovrà essere proseguita se una delle due squadre si viene a trovare con meno di sette calciatori".
Ma questo non è il caso in discussione, perché al momento della sospensione della gara, minuto 37 del s.t., gli espulsi del Migliarino erano quattro (Anatolio, Lemmi, Consani e Campera) e quindi la scrivente società, avendo iniziato la partita con undici calciatori, schierava in campo sette effettivi ed aveva quindi pieno titolo a proseguire la partita.
La quinta espulsione del calciatore Balducci, avvenuta dopo il triplice fischio finale, certamente non in campo tanto che non è stato mostrato al medesimo alcun cartellino rosso, pur avendo naturalmente rilevanza disciplinare perché il D.G ha facoltà di espellere un tesserato anche fuori dal rettangolo di gioco, non ha tuttavia rilevanza sulla sospensione della gara che è avvenuta precedentemente a tale provvedimento quando in campo i calciatori della Polisportiva Migliarino erano sette.
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Presidente
CHIEDE
La ripetizione della gara in oggetto per ERRORE TECNICO da parte del Direttore di Gara che ha:
a) Erroneamente dichiarato conclusa la gara senza che vi fosse un giustificato motivo.
b) Dichiarato espulso un calciatore (Baroni) che ha terminato regolarmente la gara non abbandonando il terreno di gioco.
RECLAMO
Gara: CALCI - MIGLIARINO A.S.D. dell´8 Novembre 2008.
Il G.S. Territoriale, visto il reclamo tempestivo proposto dalla società POL. MIGLIARINO A.S.D., esaminati gli atti ufficiali dai quali si evince il motivo che ha portato il D.G. a decretare l´interruzione della gara al minuto 36 del 2° tempo sul punteggio di 2 - 0 in favore della società A.S.D. CALCI,, visto l´art.29 comma 3 del C.G.S., in base al quale non vengono presi in esame dal G.S. i reclami che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal D.G., rilevato il valore probatorio del referto arbitrale, il G.S. ritiene che il D.G. con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi della società MIGLIARINO al di sotto del minimo regolamentare causa espulsione di 5 giocatori, ha fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla regola 3 del Regolamento del Gioco del Calcio e dall´art.64 comma 1 delle N.O.I.F., tutto ciò premesso, il G.S. Territoriale decide di respingere il reclamo, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 alla società MIGLIARINO ed ordina l´incameramento della tassa di reclamo, quanto sopra a scioglimento della riserva pubblicata sul C.U. N.19 del 13/11/2008.
Fonte: FIGC Pisa














